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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 4 > Titolo VIII: Dell'arbitrato > Art. 807
 
 
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Articolo 807 Forma del compromesso
Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia. La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo o telescrivente (1). Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validita' dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione. (1) Comma aggiunto dall'art. 2, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
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Titolo I: Dei procedimenti sommari | Titolo II: Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone capo vi. disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio | Titolo III: Della copia e della collazione di atti pubblici | Titolo IV: Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni | Titolo V: Dello scioglimento di comunioni | Titolo VI: Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche | Titolo VII: Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorita' straniere | Titolo VIII: Dell'arbitrato |

   
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