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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 4 > Titolo VIII: Dell'arbitrato > Art. 810
 
 
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Articolo 810 Nomina degli arbitri
Quando a norma del compromesso o della clausola compromissoria gli arbitri debbono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, puo' rendere noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale e' rivolto l'invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalita' dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo' chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso e' presentato al presidente del tribunale del luogo in cui e' stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo e' all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile (1). La stessa disposizione si applica se la nomina di uno o piu' arbitri sia dal compromesso o dalla clausola compromissoria demandata all'autorita' giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi abbia provveduto. (1) Comma cosi' sostituito dall'art. 5, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
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Titolo I: Dei procedimenti sommari | Titolo II: Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone capo vi. disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio | Titolo III: Della copia e della collazione di atti pubblici | Titolo IV: Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni | Titolo V: Dello scioglimento di comunioni | Titolo VI: Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche | Titolo VII: Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorita' straniere | Titolo VIII: Dell'arbitrato |

   
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