| Articolo 815 |
Ricusazione degli arbitri |
| La parte puo' ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'articolo 51.
La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni (1).
(1) Comma cosi' sostituito dall'art. 7, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
|
|