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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 4 > Titolo VIII: Dell'arbitrato > Art. 820
 
 
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Articolo 820 Termini per la decisione
Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono piu' e l'accettazione non e' avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine e' sospeso quando e' proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed e' interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri. Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non piu' di centottanta giorni. Nel caso di morte di una delle parti il termine e' prorogato di trenta giorni. Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine. Articolo cosi' sostituito dall'art. 13, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
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Titolo I: Dei procedimenti sommari | Titolo II: Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone capo vi. disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio | Titolo III: Della copia e della collazione di atti pubblici | Titolo IV: Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni | Titolo V: Dello scioglimento di comunioni | Titolo VI: Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche | Titolo VII: Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorita' straniere | Titolo VIII: Dell'arbitrato |

   
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