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Articolo 824
Luogo di pronuncia
Il lodo deve essere pronunciato nel territorio della Repubblica. Articolo abrograto dall'art. 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
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Titolo I: Dei procedimenti sommari
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Titolo II: Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone capo vi. disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio
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Titolo III: Della copia e della collazione di atti pubblici
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Titolo IV: Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
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Titolo V: Dello scioglimento di comunioni
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Titolo VI: Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche
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Titolo VII: Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorita' straniere
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Titolo VIII: Dell'arbitrato
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