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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 4 > Titolo VIII: Dell'arbitrato > Art. 826
 
 
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Articolo 826 Correzione del lodo 1
Il lodo puo' essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo. Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento e' data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro 10 dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione. Se il lodo e' gia' stato depositato, la correzione e' richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso e' depositato. Si applica le disposizioni dell'art. 288 in quanto compatibili. Articolo cosi' sostituito dall'art. 18, Legge 5 gennaio 1994, n. 25. (1) Rubrica cosi' sostituita dall'art. 13, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Stampa Correzione del lodo 1 - Art. 826 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Dei procedimenti sommari | Titolo II: Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone capo vi. disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio | Titolo III: Della copia e della collazione di atti pubblici | Titolo IV: Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni | Titolo V: Dello scioglimento di comunioni | Titolo VI: Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche | Titolo VII: Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorita' straniere | Titolo VIII: Dell'arbitrato |

   
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