| Articolo 826 |
Correzione del lodo 1 |
| Il lodo puo' essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento e' data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro 10 dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.
Se il lodo e' gia' stato depositato, la correzione e' richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso e' depositato. Si applica le disposizioni dell'art. 288 in quanto compatibili.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 18, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
(1) Rubrica cosi' sostituita dall'art. 13, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
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