| Articolo 828 |
Impugnazione per nullita' |
| L'impugnazione per nullita' si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.
L'impugnazione non e' piu' proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.
L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo puo' essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 20, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
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