| Articolo 830 |
Decisione sull'impugnazione per nullita' |
| La corte d'appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullita' del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullita' parziale del lodo.
Salvo volonta' contraria di tutte le parti, la corte d'appello pronuncia anche sul merito, se la causa e' in condizione di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito e' necessaria una nuova istruzione.
In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello puo' sospendere con ordinanza l'esecutorieta' del lodo.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 22, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
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