Le parti hanno facolta' di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equita'. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto e' piu' strettamente collegato.
In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.