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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 4 > Titolo VIII: Dell'arbitrato > Art. 839
 
 
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Articolo 839 Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri
Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia e' competente la corte d'appello di Roma. Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme. Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresi' produrne una produzione certificata conforme. Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarita' formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoche': 1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana; 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
Stampa Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri - Art. 839 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Dei procedimenti sommari | Titolo II: Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone capo vi. disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio | Titolo III: Della copia e della collazione di atti pubblici | Titolo IV: Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni | Titolo V: Dello scioglimento di comunioni | Titolo VI: Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche | Titolo VII: Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorita' straniere | Titolo VIII: Dell'arbitrato |

   
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