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Articolo 86 Difesa personale della parte
La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
Stampa Difesa personale della parte - Art. 86 Codice di procedura civile Stampa
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