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Articolo 92 Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, puo' escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e puo', indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte. Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice puo' compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
Stampa Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese - Art. 92 Codice di procedura civile Stampa
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