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Articolo 95 Spese del processo di esecuzione
Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
Stampa Spese del processo di esecuzione - Art. 95 Codice di procedura civile Stampa
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