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Codice di procedura civile Libro 3: Del processo di esecuzione
Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio
Stampa Dell'esecuzione per consegna o rilascio - Codice di procedura civile - Libro 3 Titolo III Stampa

Capo VI :

Art. 605 Precetto per consegna o rilascio
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi. Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.

Art. 606 Modo della consegna
Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.

Art. 607 Cose pignorate
Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non puo' avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.

Art. 608 Modo del rilascio
L'ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procedera'. Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

Art. 609 Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione
Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, puo' disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario da' immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al pretore per l'eventuale sostituzione del custode.

Art. 610 Provvedimenti temporanei
Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficolta' che non ammettono dilazione, ciascuna parte puo' chiedere al pretore, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti.



Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |


 

   
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