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Codice di procedura civile Libro 2: Del processo di cognizione
Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace
Stampa Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace - Codice di procedura civile - Libro 2 Titolo II Stampa

Capo I : Disposizioni comuni

Art. 311 Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili. Articolo cosi' sostituito dall'art. 22, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 312 Poteri istruttori del giudice
Il pretore o il giudice di pace puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'. Articolo cosi' sostituito dall'art. 23, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 313 Querela di falso
Se e' proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma. Articolo cosi' sostituito dall'art. 24, L. 21 novembre 1991, n. 374.


Capo II : Disposizioni speciali per il procedimento davanti al pretore

Art. 314 Decisione a seguito di trattazione scritta
Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Articolo cosi' sostituito dall'art. 38, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 315 Conservazione di documenti
I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo d'ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio. Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.


Capo III : Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace

Art. 316 Forma della domanda
Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa. Articolo sostituito dall'art. 40, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi' sostituito dall'art. 25, comma 2, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 317 Rappresentanza davanti al giudice di pace
Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare. Articolo sostituito dall'art. 41, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi' sostituito dall'art. 26, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 318 Contenuto della domanda
La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto (1). Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla meta'. Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione e' d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva. Articolo sostituito dall'art. 42, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi' sostituito dall'art. 27, L. 21 novembre 1991, n. 374. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1997, n. 110, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

Art. 319 Costituzione delle parti
Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza. Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione. Articolo sostituito dall'art. 43, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi' sostituito dall'art. 28, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 320 Trattazione della causa
Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Quando sia reso necessario dalle attivita' svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio. Articolo sostituito dall'art. 44, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi' sostituito dall'art. 29, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 321 Decisione
Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindi giorni dalla discussione. Articolo sostituito dall'art. 45, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi' sostituito dall'art. 30, L. 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 322 Conciliazione in sede non contenziosa
L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa e' proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio. Articolo sostituito dall'art. 46, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi' sostituito dall'art. 31, L. 21 novembre 1991, n. 374.



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