Capo VI :
Art. 612 Provvedimento
Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al pretore che siano determinate le modalita' dell'esecuzione.
Il pretore provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.
Art. 613 Difficolta' sorte nel corso dell'esecuzione
L'ufficiale giudiziario puo' farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al pretore le opportune disposizioni per eliminare le difficolta' che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il pretore provvede con decreto.
Art. 614 Rimborso delle spese
Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al pretore la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario con domanda di decreto d'ingiunzione.
Il pretore, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642.
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