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Codice di procedura civile Libro 4: Dei procedimenti speciali
Titolo IV: Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
Stampa Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni - Codice di procedura civile - Libro 4 Titolo IV Stampa

Capo I : Disposizioni generali

Art. 747 Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari
L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto per i mobili al pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare. Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 739. Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.

Art. 748 Forma della vendita
La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori. Il giudice, quando occorre, fissa le modalita' per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.

Art. 749 Procedimento per la fissazione dei termini
L'istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto, se non e' proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso al pretore del luogo in cui si e' aperta la successione. Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa. Il pretore provvede con ordinanza, contro la quale e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente. Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso.

Art. 750 Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari
L'istanza per l'imposizione di una cauzione a carico dell'erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, e' proposta, quando non vi e' giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione. Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e dell'erede o legatario davanti a se' e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati. Il presidente stabilisce le modalita' e l'ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale e' ammesso reclamo al presidente della Corte d'appello a norma dell'articolo 739. Il presidente della Corte d'appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente. Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile, relativamente agli esecutori testamentari.

Art. 751 Scelta dell'onerato
L'istanza per la scelta prevista nell'articolo 631, ultimo comma, del codice civile e' proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato. La scelta e' fatta dal presidente del tribunale con decreto.


Capo II : Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli

Art. 752 Giudice competente
All'apposizione dei sigilli procede il pretore. Nei comuni in cui non ha sede il pretore, i sigilli possono essere apposti in caso di urgenza, dal conciliatore. Il processo verbale e' trasmesso immediatamente al pretore.

Art. 753 Persone che possono chiedere l'apposizione
Possono chiedere l'apposizione dei sigilli: 1) l'esecutore testamentario; 2) coloro che possono avere diritto alla successione; 3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo; 4) i creditori. L'istanza si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura.

Art. 754 Apposizione d'ufficio
L'apposizione dei sigilli e' disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti: 1) se il coniuge o alcuno degli eredi e' assente dal luogo; 2) se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore; 3) se il defunto e' stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato. La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento. Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.

Art. 755 Poteri del pretore
Se le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficolta', tanto prima quanto durante l'apposizione, il pretore puo' ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.

Art. 756 Custodia delle chiavi
Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finche' non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.

Art. 757 Conservazione di testamenti e di carte
Se nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il pretore provvede alla conservazione di essi. Se non puo' provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto in presenza delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui emettera' i provvedimenti ulteriori.

Art. 758 Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili
Se vi sono oggetti sui quali non e' possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale. Delle cose che possono deteriorarsi, il pretore puo' ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.

Art. 759 Informazioni e nomina del custode
Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il pretore assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata. Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.

Art. 760 Apposizione di sigilli durante e dopo l'inventario
L'apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l'inventario puo' aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati. Esaurito l'inventario, non si fa luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato.

Art. 761 Accesso nei luoghi sigillati
Il pretore e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finche' non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il pretore disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.

Art. 762 Termine
I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non puo' essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il pretore per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato. Se alcuno degli eredi e' minore non emancipato, non si puo' procedere alla rimozione dei sigilli finche' non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.

Art. 763 Provvedimento di rimozione
La rimozione dei sigilli e' ordinata con decreto dal pretore su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4. Nei casi previsti nell'articolo 754 puo' essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario. L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.

Art. 764 Opposizione
Chiunque vi ha interesse puo' fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al pretore. Il pretore fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell'opponente. Il pretore provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione, puo' disporre che essa sia seguita dall'inventario e puo' dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.

Art. 765 Ufficiale procedente
La rimozione dei sigilli e' eseguita dall'ufficiale che puo' procedere all'inventario a norma dell'articolo 769. Se non occorre l'inventario, la rimozione e' eseguita dal cancelliere della pretura. Nei comuni in cui non ha sede la pretura la rimozione puo' essere eseguita dal cancelliere del conciliatore.

Art. 766 Avviso alle persone interessate
Non si puo' procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell'articolo 772, alle persone indicate nell'articolo 771.

Art. 767 Alterazioni nello stato dei sigilli
L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato. Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al pretore, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell'inventario.

Art. 768 Disposizione generale
Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.


Capo III : Dell'inventario

Art. 769 Istanza
L'inventario puo' essere chiesto al pretore dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed e' eseguito dal cancelliere della pretura o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal pretore. L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura. Il pretore provvede con decreto.

Art. 770 Inventario da eseguirsi dal notaio
Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta: 1) le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756; 2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione; 3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto. La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all'inventario.

Art. 771 Persone che hanno diritto ad assistere all'inventario
Hanno diritto ad assistere alla formazione dell'inventario: 1) il coniuge superstite; 2) gli eredi legittimi presunti; 3) l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari; 4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

Art. 772 Avviso dell'inizio dell'inventario
L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui dara' inizio alle operazioni. L'avviso non e' necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, e' nominato con decreto dal pretore per rappresentarli.

Art. 773 Nomina di stimatore
L'ufficiale che procede all'inventario nomina, quando occorre, uno o piu' stimatori per la valutazione degli oggetti mobili.

Art. 774 Rinvio delle operazioni
Quando l'inventario non puo' essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.

Art. 775 Processo verbale d'inventario
Il processo verbale d'inventario contiene: 1) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie; 2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso o del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento; 3) l'indicazione della quantita' e specie delle monete per il danaro contante; 4) l'indicazione delle altre attivita' e passivita'; 5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli. Se alcuno degli interessati contesta l'opportunita' d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

Art. 776 Consegna delle cose mobili inventariate
Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto del pretore, su istanza di una delle parti, sentite le altre.

Art. 777 Applicabilita' delle norme agli altri casi di inventario
Le disposizioni contenute in questo capo (sezione) si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalita' speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori.


Capo IV : Del beneficio di inventario

Art. 778 Reclami contro lo stato di graduazione
I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'articolo 501 del codice civile sono proposti al pretore o al tribunale competente per valore del luogo dell'aperta successione. Il valore della causa e' determinato da quello dell'attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell'articolo 15 per gli immobili. I reclami si propongono con citazione da notificarsi all'erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.

Art. 779 Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari
L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'articolo 509 del codice civile si propone con ricorso. Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto e' comunicato alle parti dal cancelliere. Il pretore provvede sull'istanza con ordinanza, contro la quale e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente. L'istanza di nomina non puo' essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario. Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile, il pretore rimette le parti davanti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione e disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore. Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

Art. 780 Domanda dell'erede contro l'eredita'
Le domande dell'erede con beneficio d'inventario contro l'eredita' sono proposte contro gli altri eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza dell'eredita'.


Capo V : Del curatore dell'eredita' giacente

Art. 781 Notificazione del decreto di nomina
Il decreto di nomina del curatore dell'eredita' giacente e' notificato alla persona nominata a cura del cancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto.

Art. 782 Vigilanza del pretore
L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del pretore. Questi, quando lo crede opportuno, puo' prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e puo' in ogni tempo revocare o sostituire il curatore. Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal pretore.

Art. 783 Vendita di beni ereditari
La vendita di beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario, salvo che il pretore, con decreto motivato, non disponga altrimenti. La vendita dei beni immobili puo' essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessita' o utilita' evidente.



Titolo I: Dei procedimenti sommari | Titolo II: Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone capo vi. disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio | Titolo III: Della copia e della collazione di atti pubblici | Titolo IV: Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni | Titolo V: Dello scioglimento di comunioni | Titolo VI: Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche | Titolo VII: Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorita' straniere | Titolo VIII: Dell'arbitrato |


 

   
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