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Codice di procedura civile Libro 1: Disposizioni generali
Titolo VI: Degli atti processuali
Stampa Degli atti processuali - Codice di procedura civile - Libro 1 Titolo VI Stampa

Capo I : Delle forme degli atti e dei provvedimenti

Art. 121 Liberta' di forme
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopo.

Art. 122 Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete
In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo' nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

Art. 123 Nomina del traduttore
Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice puo' nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

Art. 124 Interrogazione del sordo e del muto
Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 122 ultimo comma.

Art. 125 Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore. La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purche' anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale. Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Art. 126 Contenuto del processo verbale
Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attivita' svolte e delle rilevazioni fatte, nonche' le dichiarazioni ricevute. Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non puo' o non vuole sottoscrivere, ne e' fatta espressa menzione.

Art. 127 Direzione dell'udienza
L'udienza e' diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio. Il giudice che la dirige puo' fare o prescrivere quanto occorre affinche' la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

Art. 128 Udienza pubblica
L'udienza in cui si discute la causa e' pubblica a pena di nullita', ma il giudice che la dirige puo' disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e puo' allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

Art. 129 Doveri di chi interviene o assiste all'udienza
Chi interviene o assiste all'udienza non puo' portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio. E' vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

Art. 130 Redazione del processo verbale
Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice. Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si da' lettura, salvo espressa istanza di parte.

Art. 131 Forma dei provvedimenti in generale
La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo. Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio (1). (1) Comma aggiunto dall'art. 16, L. 13 aprile 1988, n. 117. La Corte costituzionale, con sentenza 19 gennaio 1989, n. 18, ha dichiarato l'illegittimita' del predetto art. 16 nella parte cui dispone che "e' compilato sommario processo verbale" anziche' "puo', se uno dei componenti l'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale".

Art. 132 Contenuto della sentenza
La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica italiana. Essa deve contenere: 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata; 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione; 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice. La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non puo' sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento e' sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento (1). (1) Comma cosi' sostituito dalla L. 8 agosto 1977, n. 532.

Art. 133 Pubblicazione e comunicazione della sentenza
La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da' notizia alle parti che si sono costituite.

Art. 134 Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza
L'ordinanza e' succintamente motivata. Se e' pronunciata in udienza, e' inserita nel processo verbale; se e' pronunciata fuori dell'udienza, e' scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e' collegiale, del presidente. Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

Art. 135 Forma e contenuto del decreto
Il decreto e' pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte. Se e' pronunciato su ricorso, e' scritto in calce al medesimo. Quando l'istanza e' proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto e' inserito nello stesso. Il decreto non e' motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; e' dato ed e' sottoscritto dal giudice o, quando questo e' collegiale, dal presidente.

Art. 136 Comunicazioni
Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e da' notizia di quei provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o e' notificato dall'ufficiale giudiziario (1). (1) Comma cosi' sostituito dalla L. 7 febbraio 1979, n. 59.

Art. 137 Notificazioni
Le notificazioni, quando non e' disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

Art. 138 Notificazione in mani proprie
L'ufficiale giudiziario puo' sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e' addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Art. 139 Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purche' non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia e' consegnata al portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sotto scrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto puo' essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non e' noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa e' ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto e' possibile le disposizioni precedenti.

Art. 140 Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia
Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o per incapacita' o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 141 Notificazione presso il domiciliatario
La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio puo' essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualita' di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione. Quando l'elezione di domicilio e' stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario e' obbligatoria, se cosi' e' stato espressamente dichiarato. La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si e' eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario. La notificazione non puo' essere fatta nel domicilio eletto se e' chiesta dal domiciliatario o questi e' morto o si e' trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o e' cessato l'ufficio.

Art. 142 Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica
Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto e' notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato (1). Una terza copia e' consegnata al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale e' diretta. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (2). (1) Comma cosi' sostituito dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42. (2) Comma aggiunto dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 1994, n. 69, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalita' imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 143 Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede. Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte (1). (1) Comma cosi' sostituito dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 1994, n. 69, ha poi dichiarato l'illegittimita' costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalita' imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 144 Notificazione alle amministrazioni dello Stato
Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell'Avvocatura dello Stato. Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.

Art. 145 Notificazione alle persone giuridiche
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. La notificazione alle societa' non aventi personalita' giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma. Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto e' indicata la persona fisica che rappresenta l'ente si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141.

Art. 146 Notificazione a militari in attivita' di servizio
Se il destinatario e' militare in attivita' di servizio e la notificazione non e' eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Art. 147 Tempo delle notificazioni
Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20.

Art. 148 Relazione di notificazione
L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La relazione indica la persona alla quale e' consegnata la copia e le sue qualita', nonche' il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilita' del destinatario.

Art. 149 Notificazione a mezzo del servizio postale
Se non ne e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tale caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo e' allegato all'originale.

Art. 150 Notificazione per pubblici proclami
Quando la notificazione nei modi ordinari e' sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficolta' di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione e' posta la pretura, puo' autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami. L'autorizzazione e' data con decreto stesso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono piu' opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso e' inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito cio' che e' prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attivita' svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede. Questa forma di notificazione non e' ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore.

Art. 151 Forme di notificazione ordinate dal giudice
Il giudice puo' prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerita'.


Capo II : Dei termini

Art. 152 Termini legali e termini giudiziari
I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Art. 153 Improrogabilita' dei termini perentori
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

Art. 154 Prorogabilita' del termine ordinatorio
Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al termine originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

Art. 155 Computo dei termini
Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza e' festivo la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.


Capo III : Della nullita' degli atti

Art. 156 Rilevanza della nullita'
Non puo' essere pronunciata la nullita' per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita' non e' comminata dalla legge. Puo' tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullita' non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui e' destinato.

Art. 157 Rilevabilita' e sanatoria della nullita'
Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio. Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un requisito puo' opporre la nullita' dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

Art. 158 Nullita' derivante dalla costituzione del giudice
La nullita' derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero e' insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.

Art. 159 Estensione della nullita'
La nullita' di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne' di quelli successivi che ne sono indipendenti. La nullita' di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto puo' tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e' idoneo.

Art. 160 Nullita' della notificazione
La notificazione e' nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi e' incertezza assoluta sulla persona a cui e' fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.

Art. 161 Nullita' della sentenza
La nullita' delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione puo' essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione. Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

Art. 162 Pronuncia sulla nullita'
Il giudice che pronuncia la nullita' deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita' si estende. Se la nullita' degli atti del processo e' imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa puo' condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullita' a norma dell'articolo 60 n. 2.



Titolo I: Degli organi giudiziari | Titolo II: Del pubblico ministero | Titolo III: Delle parti e dei difensori | Titolo IV: Dell'esercizio dell'azione | Titolo V: Dei poteri del giudice | Titolo VI: Degli atti processuali |


 

   
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