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Codice di procedura civile Libro 3: Del processo di esecuzione
Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo
Stampa Della sospensione e dell'estinzione del processo - Codice di procedura civile - Libro 3 Titolo VI Stampa

Capo I : Della sospensione del processo

Art. 623 Limiti della sospensione
Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale e' impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non puo' essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Art. 624 Sospensione per opposizione all'esecuzione
Se e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 secondo comma e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. Il giudice sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata quando sorge una delle controversie previste nell'articolo 512.

Art. 625 Procedimento
Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti. Nei casi urgenti, il giudice puo' disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti. Alla udienza provvede con ordinanza.

Art. 626 Effetti della sospensione
Quando il processo e' sospeso, nessun atto esecutivo puo' essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.

Art. 627 Riassunzione
Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non piu' tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione. Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Art. 628 Sospensione del termine di efficacia del pignoramento
La opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell'articolo 497.


Capo II : Dell'estinzione del processo

Art. 629 Rinuncia
Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.

Art. 630 Inattivita' delle parti
Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell'articolo successivo. L'estinzione e' dichiarata con ordinanza del giudice dell'esecuzione, la quale e' comunicata a cura del cancelliere, se e' pronunciata fuori dall'udienza. Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa e' ammesso reclamo con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza (1). Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 dicembre 1981, n. 195, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 c.p.c., il reclamo previsto dall'art. 630, ultimo comma, all'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti.

Art. 631 Mancata comparizione all'udienza
Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti. Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente. Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.

Art. 632 Effetti dell'estinzione del processo
Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata e' consegnata al debitore. Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che e' discusso e chiuso davanti al giudice della esecuzione. Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma.



Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |


 

   
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