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Articolo 1
Giurisdizione penale
1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
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Titolo I: Il giudice
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Titolo II: Pubblico ministero
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Titolo III: Polizia giudiziaria
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Titolo IV: L'imputato
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Titolo V: Parte civile, responsabile civile ecivilmente obbligato per la pena pecuniaria
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Titolo VI: Persona offesa dal reato
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