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Articolo 10 Competenza per reati commessi all'estero
1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto (380 e sg.) o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi (16). 2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, legge-delega. questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato (330 e sg.) nel registro previsto dall'art. 335. 3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli artt. 8 e 9.
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