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Articolo 101 Difensore della persona offesa
1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti (90), può nominare un difensore (24, 38 att.) nelle forme previste dall'art. 96 comma 2 (27, 33, 65 att.). 2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'art. 93 si applicano le disposizioni dell'art. 100.
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Titolo I: Il giudice | Titolo II: Pubblico ministero | Titolo III: Polizia giudiziaria | Titolo IV: L'imputato | Titolo V: Parte civile, responsabile civile ecivilmente obbligato per la pena pecuniaria | Titolo VI: Persona offesa dal reato |

   
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