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Articolo 102 Sostituto del difensore
1. Il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo, puņ designare un sostituto (97-4; 3 att.). 2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore (38 att.).
Stampa Sostituto del difensore - Art. 102 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Il giudice | Titolo II: Pubblico ministero | Titolo III: Polizia giudiziaria | Titolo IV: L'imputato | Titolo V: Parte civile, responsabile civile ecivilmente obbligato per la pena pecuniaria | Titolo VI: Persona offesa dal reato |

   
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