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Articolo 107 Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore
1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato. 2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente. 3. La rinuncia non ha effetto finchÈ la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
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