| Articolo 109 |
Lingua degli atti |
| 1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana (169-3; 63, 201 att.).
2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madre lingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua (26 att.). Nella stessa lingua sono tradotti (143 s.) gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali .
3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.
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