| Articolo 11-bis. |
- Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia |
| 1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11
Articolo aggiunto dall'art 2 legge 2 dicembre 1998 n.420
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