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Articolo 110 Sottoscrizione degli atti
1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti (119-2, 122, 337), è sufficiente la scrittura di propria mano, un fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. 2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura. 3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.
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