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Articolo 112 Surrogazione di copie agli originali mancanti
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo (234), la copia autentica ha valore di originale (40 att.) ed è posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi. 2. A tal fine, il presidente della Corte o del tribunale, anche di ufficio ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.
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