| Articolo 116 |
Copie, estratti e certificati |
| 1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione (675), chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio (42 att.) a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti (141-2, 243, 258, 329, 335, 366) .
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza (43 att.).
3. n rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114.
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