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Articolo 117 Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero
1. Fermo quanto disposto dall'art. 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. 2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. 2 bis. Il procuratore nazionale antimafia (76 bis ord. giud.), nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 371 bis, accede al registro delle notizie di reato (335) e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia (70 bis, ord. giud.) realizzando se del caso collegamenti reciproci .
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