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Articolo 118 Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno
1. Il Ministro dell'Interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche un deroga ai divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sui loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (380). L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. 1 bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'art. 335, anche se tenuto in forma automatizzata . 2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. 3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio (326 c.p.) .
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