| Articolo 119 |
Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento |
| 1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.
2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere (110), l'autorità procedente nomina uno o più interpreti (143), scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.
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