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Articolo 120 Testimoni ad atti del procedimento
1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento: a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermitą di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacitą si presume sino a prova contraria; b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive (215 c.p.) o a misure di prevenzione.
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