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Articolo 121 Memorie e richieste delle parti
1. In ogni stato e grado del procedimento le parti (90-1, 233) e i difensori possono presentare al giudice (367) memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria. 2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge (299-3, 398, 418), entro quindici giorni.
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