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Articolo 123 Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate
1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni (582), dichiarazioni e richieste (121) con atto ricevuto dal direttore (161-3). Esse sono iscritte un apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente (44 att. ) e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria. 2. Quando l'imputato è in stato di arresto (284) o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura (286), ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria (57), il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente (44 att.). Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria. 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denuncie, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.
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