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Articolo 125 Forme dei provvedimenti del giudice
1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto (48 att.). 2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano. 3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità (546, 547). I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge (111 Cost.).
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Titolo I: Disposizioni preliminari | Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice | Titolo III: Documentazione degli atti | Titolo IV: Traduzione degli atti | Titolo V: Notificazioni | Titolo VI: Termini | Titolo VII: Nullità |

   
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