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Articolo 126 Assistenza al giudice
1. Il giudice, un tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento (1 reg.), se la legge non dispone altrimenti (1254, 135; 50, 51 att.).
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Titolo I: Disposizioni preliminari | Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice | Titolo III: Documentazione degli atti | Titolo IV: Traduzione degli atti | Titolo V: Notificazioni | Titolo VI: Termini | Titolo VII: Nullità |

   
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