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| Articolo 127 |
Procedimento in camera di consiglio |
| 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio (45 att.), il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta (172-5). Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza (172-5) possono essere presentate memorie (121) in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonchÈ i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta (123), deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo .
4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento (486, 10 att.) dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato un luogo diverso da quello un cui ha sede il giudice.
5. Le disposizioni del commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza (588), a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.
9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2 (420-5, 666-9) .
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