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Articolo 128 Deposito dei provvedimenti del giudice
1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare (424) e nel dibattimento (544), gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione (391-7). Quando si tratta di provvedimenti impugnabili (111 Cost.; 568), l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.
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Titolo I: Disposizioni preliminari | Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice | Titolo III: Documentazione degli atti | Titolo IV: Traduzione degli atti | Titolo V: Notificazioni | Titolo VI: Termini | Titolo VII: Nullità |

   
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