| Articolo 13 |
Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali |
| 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte Costituzionale , è competente per tutti quest'ultima.
2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 16 comma 3. In tale caso la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.
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