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Articolo 130 Correzione di errori materiali
1. La correzione delle sentenze (535-4, 547), delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento (66-3, 624, 668; 48 att.). Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile (591), la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione 2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'art. 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto.
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Titolo I: Disposizioni preliminari | Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice | Titolo III: Documentazione degli atti | Titolo IV: Traduzione degli atti | Titolo V: Notificazioni | Titolo VI: Termini | Titolo VII: Nullità |

   
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