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Articolo 133 Accompagnamento coattivo di altre persone
1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice (377) può ordinarne l'accompagnamento coattivo (46 att.) e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1 milione a favore della cassa delle ammende (47 att.) nonchÈ alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.
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Titolo I: Disposizioni preliminari | Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice | Titolo III: Documentazione degli atti | Titolo IV: Traduzione degli atti | Titolo V: Notificazioni | Titolo VI: Termini | Titolo VII: Nullità |

   
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