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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 2 > Titolo III: Documentazione degli atti > Art. 134
 
 
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Articolo 134 Modalità di documentazione
1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale (357, 373, 480, 510). 2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva (125, 127, 140, 268, 357-3, 373-3, 420, 481-1, 567, 666), con la stenotipia o altro strumento meccanico (l35-2; 50 att.), ovvero in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. 3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica (139). 4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile.
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Titolo I: Disposizioni preliminari | Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice | Titolo III: Documentazione degli atti | Titolo IV: Traduzione degli atti | Titolo V: Notificazioni | Titolo VI: Termini | Titolo VII: Nullità |

   
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