| Articolo 134 |
Modalità di documentazione |
| 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale (357, 373, 480, 510).
2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva (125, 127, 140, 268, 357-3, 373-3, 420, 481-1, 567, 666), con la stenotipia o altro strumento meccanico (l35-2; 50 att.), ovvero in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.
3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica (139).
4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile.
|
|