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Articolo 135 Redazione del verbale
1. Il verbale è redatto dall'ausiliario (126, 50 att.; 1 reg.) che assiste il giudice. 2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico (134-2), il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato (50, 51 att.).
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Titolo I: Disposizioni preliminari | Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice | Titolo III: Documentazione degli atti | Titolo IV: Traduzione degli atti | Titolo V: Notificazioni | Titolo VI: Termini | Titolo VII: Nullità |

   
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