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Articolo 137 Sottoscrizione del verbale
1. Salvo quanto previsto dall'art. 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto (110) ala fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento. 2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.
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Titolo I: Disposizioni preliminari | Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice | Titolo III: Documentazione degli atti | Titolo IV: Traduzione degli atti | Titolo V: Notificazioni | Titolo VI: Termini | Titolo VII: Nullità |

   
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