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  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 2 > Titolo III: Documentazione degli atti > Art. 139
 
 
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Articolo 139 Riproduzione fonografica o audiovisiva
1. La riproduzione fonografica o audiovisiva (134) è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario (126) che assiste il giudice. 2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione (136). 3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva (134). 4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato. 5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione. 6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento (49 att.; 24 reg.).
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