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Articolo 141 bis Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione
1. Quando la legge non impone la forma scritta (125-6), le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario (126) che assiste il giudice redige il verbale (134, 136) e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti (482). Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale. 2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese (116). Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio È anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione È disposta solo se richiesta dalle parti.
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