| Articolo 144 |
Incapacità e incompatibilità dell'interprete |
| 1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:
a) il minorenne, l'interdetto (414 c.c., 32 c.p.), l'inabilitato (415 c.c.) e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici (28, 29, 31 c.p.) ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte (30, 31 c.p.);
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali (215 c.p.) o a misure di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare (199) o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso (12). Nondimeno, nel caso previsto dall'art. 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.
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