| Articolo 147 |
Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete |
| 1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.
2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice (53 att.) al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 100.000 a L. 1 milione.
4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario (126) designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.
5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale (140) contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto (110) da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente un plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio .
6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.
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