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Articolo 148 Organi e forme delle notificazioni
1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni (142-2 att.). 2. Il giudice, ove ne ravvisi la necessità può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente Titolo. 3. L'atto è notificato per intero (171) salvo che la legge disponga altrimenti (32-2, 48-2, 149-5, 397-4 520, 548-3, 585-2 lett d) 4. La consegna di copia (54 att.) dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione (151-2). Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta. 5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni (391-7, 424, 429, 477, 486), purchÈ ne sia fatta menzione nel verbale (151-3) .
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Titolo I: Disposizioni preliminari | Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice | Titolo III: Documentazione degli atti | Titolo IV: Traduzione degli atti | Titolo V: Notificazioni | Titolo VI: Termini | Titolo VII: Nullità |

   
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